Il Comitato Tecnico CEI CT 79 ha predisposto le norme tecniche e i dettagli dei componenti utilizzati per i sistemi e gli impianti di videosorveglianza, la protezione delle persone, dei beni e degli edifici. Il CT 79 si applica a:
Questi rientrano nel campo di applicazione del Decreto Ministeriale 37/08 ed in particolare nella tipologia di impianti di cui all’art. 1, comma 2, lettera b (impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici;) e sono quindi soggetti a tutti gli obblighi che ne derivano (Tabella 1).
Possono quindi installare impianti di sicurezza artigiani e imprese che possiedono i requisiti tecnico-professionali previsti dal DM 37/08 e sono abilitati alla realizzazione di impianti di cui all’art. 1, comma 2, lettera b (impianti elettronici); è bene precisare che la sola abilitazione a realizzare impianti elettrici (all’art. 1, comma 2, lettera a) non è sufficiente per installare questo tipo di impianti.
Ai sensi del DM 37/08, è necessario redigere un progetto (art. 5) e realizzare l’impianto a regola d’arte (art. 6) anche per i sistemi di controllo accessi. Il committente inoltre ha l’obbligo di affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento di manutenzione straordinaria esclusivamente ad imprese abilitate (art. 8) e le imprese a loro volta, quello di rilasciare, al termine dei lavori, la dichiarazione di conformità (art. 7).
È bene ricordare che il Decreto richiede sempre il progetto; a seconda poi dei casi potrà essere elaborato dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice oppure dovrà essere redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta (art. 5, comma 1)
Il DM 37/08 ribadisce un obbligo fondamentale già fissato dalla L. 186/68, ossia quello di realizzare impianti a regola dell’arte (art. 6, comma 1). Così come previsto dalla L. 186/68, anche il DM 37/08 riconosce alle norme tecniche CEI (Tabella 2), UNI o di un organismo di normazione di uno Stato Membro dell’UE presunzione di conformità alla regola dell’arte. Pertanto, utilizzare e seguire le prescrizioni di una norma tecnica costituisce un modo di assolvere l’obbligo sancito dalla Legge.
Obbligo | Impresa abilitata | Dichiarazione di conformità | Progetto |
Installazione | Sì | Sì | Sì |
Trasformazione | Sì | Sì | Sì |
Ampliamento | Sì | Sì | Sì |
Manutenzione Straordinaria | Sì | Sì | No |
Manutenzione Ordinaria | No | No | No |
Tabella 1: Sintesi degli obblighi previsti dal DM 37/08 relativi agli impianti elettrici ed elettronici
Impianto/Sistema | Linee guida di progettazione ed applicazione delle norme di sistema | Requisiti specifici di sistema e di prodotto, in funzione dello specifico settore di attività |
Sistema di allarme intrusione (I&HAS) |
CEI 79-3 | EN 50131 (serie) |
Sistema di videosorveglianza (VSS) |
EN 62676-4 | EN 62676 (serie) |
Sistema di controllo accessi | EN 60839-11-2 | EN 60839-11-1 |
Tabella 2 – Sintesi delle norme tecniche di riferimento per gli impianti di sicurezza (non esaustiva)
I sistemi di videosorveglianza devono essere progettati ed installati in conformità ai principi della legislazione vigente sulla Privacy.
In particolare il provvedimento generale sulla videosorveglianza del Garante della Privacy afferma che l’installazione di videocamere è lecita solo se è proporzionata agli scopi che si intendono perseguire e che, in generale, questo tipo di impianti può essere installato solo quando altre misure siano insufficienti o inattuabili, che la conservazione delle immagini deve essere limitata nel tempo e che i cittadini devono sempre sapere se una determinata area è sottoposta a videosorveglianza.
Il settore della Vigilanza privata è disciplinato dal Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. (TULPS – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) e dal Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 e s.m.i.
Questi testi sono stati aggiornati, per rispettare un’indicazione dell’Unione Europea, dal DM 269/2010 e dal DM 115/2014, decreti che definiscono i requisiti tecnici, organizzativi, professionali e di qualità necessari per essere autorizzati a fornire servizi di vigilanza, nonché le caratteristiche ed i requisiti richiesti agli Organismi di certificazione indipendente che devono accertare la conformità degli istituti alle prescrizioni legislative, secondo il principio dell’accreditamento definito in ambito comunitario.
Il DM 269/2010 e il DM 115/2014 rinviano la definizione precisa di questi requisiti ad una serie di nor- me tecniche; in particolare i due decreti indicano come norme di riferimento per la certificazione delle centrali operative (centri di monitoraggio e di ricezione di allarme) le tre norme della serie EN 50518.
Articolo su gentile concessione di CEI Magazine
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