SUPPORTO - Informazioni tecniche - Norme Tecniche generali per i sistemi di sicurezza

Norme Tecniche generali per i sistemi di sicurezza

Sistemi di sicurezza e DM 37/08

Il Comitato Tecnico CEI CT 79 ha predisposto le norme tecniche e i dettagli dei componenti utilizzati per i sistemi e gli impianti di videosorveglianza, la protezione delle persone, dei beni e degli edifici. Il CT 79 si applica a:

  • Sistemi di allarme per rapina e antri intrusione
  • Sistemi di controllo accessi e controllo perimetrale
  • Sistemi combinati e/o integrati con sistemi per la rilevazione e la segnalazione di incendio (questi ultimi trattati nelle norme UNI EN 54)
  • Sistemi di allarme sociale
  • Sistemi di Videosorveglianza
  • Centri di monitoraggio e di ricezione allarmi
  • Sistemi di allarme per mezzi mobili
  • Sistemi di citofonia e videocitofonia
  • Altri sistemi di controllo e sorveglianza per le applicazioni di sicurezza

Questi rientrano nel campo di applicazione del Decreto Ministeriale 37/08 ed in particolare nella tipologia di impianti di cui all’art. 1, comma 2, lettera b (impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici;) e sono quindi soggetti a tutti gli obblighi che ne derivano (Tabella 1).
Possono quindi installare impianti di sicurezza artigiani e imprese che possiedono i requisiti tecnico-professionali previsti dal DM 37/08 e sono abilitati alla realizzazione di impianti di cui all’art. 1, comma 2, lettera b (impianti elettronici); è bene precisare che la sola abilitazione a realizzare impianti elettrici (all’art. 1, comma 2, lettera a) non è sufficiente per installare questo tipo di impianti.
Ai sensi del DM 37/08, è necessario redigere un progetto (art. 5) e realizzare l’impianto a regola d’arte (art. 6) anche per i sistemi di controllo accessi. Il committente inoltre ha l’obbligo di affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento di manutenzione straordinaria esclusivamente ad imprese abilitate (art. 8) e le imprese a loro volta, quello di rilasciare, al termine dei lavori, la dichiarazione di conformità (art. 7).
È bene ricordare che il Decreto richiede sempre il progetto; a seconda poi dei casi potrà essere elaborato dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice oppure dovrà essere redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta (art. 5, comma 1)
Il DM 37/08 ribadisce un obbligo fondamentale già fissato dalla L. 186/68, ossia quello di realizzare impianti a regola dell’arte (art. 6, comma 1). Così come previsto dalla L. 186/68, anche il DM 37/08 riconosce alle norme tecniche CEI (Tabella 2), UNI o di un organismo di normazione di uno Stato Membro dell’UE presunzione di conformità alla regola dell’arte. Pertanto, utilizzare e seguire le prescrizioni di una norma tecnica costituisce un modo di assolvere l’obbligo sancito dalla Legge.
 

Obbligo Impresa abilitata Dichiarazione di conformità Progetto
Installazione
Trasformazione
Ampliamento
Manutenzione Straordinaria No
Manutenzione Ordinaria No No No

Tabella 1: Sintesi degli obblighi previsti dal DM 37/08 relativi agli impianti elettrici ed elettronici

Impianto/Sistema Linee guida di progettazione ed applicazione delle norme di sistema Requisiti specifici di sistema e di prodotto, in funzione dello specifico settore di attività
Sistema di allarme intrusione
(I&HAS)
CEI 79-3 EN 50131 (serie)
Sistema di videosorveglianza
(VSS)
EN 62676-4 EN 62676 (serie)
Sistema di controllo accessi EN 60839-11-2 EN 60839-11-1

Tabella 2 – Sintesi delle norme tecniche di riferimento per gli impianti di sicurezza (non esaustiva)

Sistemi di videosorveglianza e Garante privacy

I sistemi di videosorveglianza devono essere progettati ed installati in conformità ai principi della legislazione vigente sulla Privacy.
In particolare il provvedimento generale sulla videosorveglianza del Garante della Privacy afferma che l’installazione di videocamere è lecita solo se è proporzionata agli scopi che si intendono perseguire e che, in generale, questo tipo di impianti può essere installato solo quando altre misure siano insufficienti o inattuabili, che la conservazione delle immagini deve essere limitata nel tempo e che i cittadini devono sempre sapere se una determinata area è sottoposta a videosorveglianza.

Centri di monitoraggio e di ricezione di allarme e TULPS

Il settore della Vigilanza privata è disciplinato dal Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. (TULPS – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) e dal Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 e s.m.i.
Questi testi sono stati aggiornati, per rispettare un’indicazione dell’Unione Europea, dal DM 269/2010 e dal DM 115/2014, decreti che definiscono i requisiti tecnici, organizzativi, professionali e di qualità necessari per essere autorizzati a fornire servizi di vigilanza, nonché le caratteristiche ed i requisiti richiesti agli Organismi di certificazione indipendente che devono accertare la conformità degli istituti alle prescrizioni legislative, secondo il principio dell’accreditamento definito in ambito comunitario.
Il DM 269/2010 e il DM 115/2014 rinviano la definizione precisa di questi requisiti ad una serie di nor- me tecniche; in particolare i due decreti indicano come norme di riferimento per la certificazione delle centrali operative (centri di monitoraggio e di ricezione di allarme) le tre norme della serie EN 50518.

Articolo su gentile concessione di CEI Magazine

Download

Download